La Nuova Sardegna

Sassari

sentenza civile

Scommesse, forze dell’ordine non risarciranno le agenzie

Scommesse, forze dell’ordine non risarciranno le agenzie

SASSARI. Non c’è alcuna responsabilità civile per gli agenti delle forze dell’ordine incaricati di sequestrare i centri trasmissione dati scommesse collegati a bookmaker senza concessione. Lo ha...

22 gennaio 2016
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SASSARI. Non c’è alcuna responsabilità civile per gli agenti delle forze dell’ordine incaricati di sequestrare i centri trasmissione dati scommesse collegati a bookmaker senza concessione. Lo ha stabilito, la seconda sezione civile del Tribunale di Sassari, in due diverse sentenze, respingendo la domanda di Stanleybet, che aveva citato in giudizio sette militari autori delle azioni chiedendo allo stesso tempo per gli agenti la condanna ad un risarcimento per i danni, da stabilire in un altro giudizio. Secondo il bookmaker, andava accertata la responsabilità degli agenti «per aver esercitato, in modo illegittimo e con colpa grave, un potere – quello di eseguire sequestri d’iniziativa – che l’ordinamento rimetteva alla loro piena discrezionalità». Secondo i giudici civili, è obbligo della polizia giudiziaria «prendere notizia dei reati anche di propria iniziativa ed impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, e come per tale intervento non sia necessaria l'assoluta certezza dell'esistenza del reato. Inoltre, il titolare della ricevitoria nella quale è stato effettuato il sequestro era sprovvisto sia della concessione Aams sia della autorizzazione di pubblica sicurezza: gli agenti hanno agito in assoluta conformità ai loro doveri d’ufficio». E sempre in materia di scommesse il Tribunale del Riesame di Sassari ha stabilito che un’agenzia estera non condonata può restare aperta, a patto che faccia parte della rete di un bookmaker senza concessione discriminato e che abbia adempiuto ad una parte degli obblighi indicati della legge di Stabilità 2015. Se un centro Stanleybet, in altre parole, ha adempiuto alle prescrizioni previste per chi non ha aderito alla sanatoria e il titolare ha i requisiti previsti dall’articolo 88 del Tulps, non può essere chiuso, purché la società a cui fa riferimento sia considerata un soggetto discriminato dai bandi di gara

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