La Nuova Sardegna

Sassari

Patti chiari per la gestione del portafoglio

Patti chiari per la gestione del portafoglio

La banca deve agire con estrema prudenza quando non è possibile individuare la propensione al rischio dell’investitore

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Dopo il caso Etruria aumentano le segnalazioni di presunte truffe subite dai clienti delle banche. Io ritengo di averne subita una con un investimento che mi ha fatto perdere 46 mila euro. Una solerte operatrice, che non avevo mai conosciuto, con una serie di menzogne che non voglio enumerare mi ha proposto di scambiare un BTP con un loro fondo flessibile, attribuendomi improvvisamente e repentinamente un diverso profilo finanziario. Avvocato Bassu, come posso fare per tutelarmi?

Patti chiari, amicizia lunga. Il contratto tra istituto di credito e cliente, finalizzato alla gestione del portafoglio, è fonte di obblighi di informazione necessari per garantire il principio di trasparenza oggi affermato dalla normativa sugli strumenti finanziari. Questi doveri sono stati espressamente consacrati dal Testo Unico sui prodotti finanziari e, in particolare, dall’articolo 21, secondo cui l’intermediario deve tenere un comportamento diligente nella prestazione dei servizi.

Nel caso rappresentato lo scambio di un BTP con un fondo della banca parrebbe essere avvenuto in carenza degli obblighi di informazione necessari per una consapevole gestione del portafoglio. Non va trascurata, inoltre, l’attribuzione del nuovo profilo finanziario utile per l’operazione, là dove il cliente non avesse le caratteristiche proprie della categoria.

Naturalmente occorrerà dimostrare non solo il comportamento negligente e capzioso dell’intermediario, ma anche l’inadeguatezza dell’operazione realizzata e il collegamento con la perdita subita.

La Corte di Cassazione ha affermato che la banca deve agire con “estrema prudenza” quando non è possibile individuare la propensione al rischio mediante i criteri dell’età, condizione lavorativa, pregressa operatività ecc. Nel caso prospettato non parrebbe giustificata la mutazione del profilo finanziario, dovendosi analizzare tutta la precedente attività dell’investitore.

Accertate queste circostanze, la legge consente di ottenere il risarcimento del danno arrecato dalla violazione degli obblighi a carico dell’intermediario finanziario.

Dunque, il risparmiatore potrà chiedere, ai sensi dell’articolo 1337 del codice civile, il risarcimento del danno, da quantificarsi con riferimento alla perdita pari a 46 mila euro.

Vale la pena di ricordare ai lettori che in questi casi è necessario analizzare ogni elemento dell’operazione e decidere caso per caso l’opportunità di agire in giudizio.

Avvocato Giuseppe Bassu

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