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Sassari

Il lotto intercluso e diritto dei proprietari a ottenere il passaggio

Siamo due fratelli che con due cugini abbiamo ereditato dai rispettivi genitori una porzione di terreno, originariamente unico e con un solo ingresso. Con atto innanzi al giudice di pace, il fondo è...

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Siamo due fratelli che con due cugini abbiamo ereditato dai rispettivi genitori una porzione di terreno, originariamente unico e con un solo ingresso. Con atto innanzi al giudice di pace, il fondo è stato diviso e assegnato a estrazione alle parti senza precisare l’ingresso. Ai cugini è toccata la parte con l’unico accesso e loro hanno chiuso con un cancello il passaggio impedendoci di fatto l’accesso al nostro terreno, sostenendo che potremmo accedere da una strada vicinale confinante. Tutto ciò comporterebbe una discreta spesa e lo sbancamento del terreno considerata la pendenza rocciosa. I nostri cugini sono obbligati a concederci il passaggio dall’unico punto di accesso in cui si è passati per secoli?

Per quanto sia difficile mediare tra parenti, anticamente questo tipo di controversie, evidentemente molto diffuse in Sardegna, era affidato a “s’omine ‘e mesu”. Oggi ci pensa la legge. In verità non si comprende che tipo di atto sia stato compiuto davanti al Giudice di Pace, istituzionalmente incompetente a trattare vicende relative a beni immobili.

Nonostante questo vuoto, si può osservare come la divisione giudiziale o convenzionale di un fondo determina, di norma, l’interclusione del fondo ossia l’impossibilità di accesso per alcuni proprietari dell’appezzamento di terra originariamente unitario. L’art. 1054 cod. civ. prevede che il proprietario di un fondo divenuto intercluso, a seguito di divisione, ha diritto di ottenere il passaggio dall’altro titolare del fondo, senza corrispondere alcune indennità. Si tratta, come sostenuto anche recentemente dalla Cassazione, di una vera e propria servitù coattiva ove il volere delle parti e rimesso alla scelta legislativa di favorire l’utilizzo del suolo e il godimento della proprietà. Nel caso rappresentato la parte assegnata, salvo il vuoto espresso in premessa, ai fratelli risulta priva di accesso anche dalle strade confinanti dal momento che la pendenza del terreno impedisce l’ingresso e l’uscita senza ulteriori opere di sbancamento, che ritengo dovrebbero peraltro essere autorizzate dall’amministrazione comunale. Per queste ragioni pare opportuno informare i cugini della legittimità della richiesta del passaggio e in caso di rifiuto intraprendere le vie legali anche attraverso un procedimento d’urgenza che consenta di limitare i tempi della pronuncia giudiziale.(Avv. Giuseppe Bassu)

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