La Nuova Sardegna

Sassari

L’amministratore non presenta i conti? Ecco cosa rischia

Abito in un piccolo condominio. Siamo ormai a marzo (l’esercizio si chiude a dicembre) e l’amministratore non ha ancora presentato il rendiconto annuale e non ha neppure convocato l’assemblea per...

23 marzo 2016
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Abito in un piccolo condominio. Siamo ormai a marzo (l’esercizio si chiude a dicembre) e l’amministratore non ha ancora presentato il rendiconto annuale e non ha neppure convocato l’assemblea per approvare il bilancio. Ho un credito con il condomino e sono in regola coi pagamenti, al contrario di altri condomini. Non vorrei che questo ritardo sia dovuto alla mancanza di disponibilità economica del condominio che mi deve pagare la somma per i lavori che ho anticipato. Come debbo comportarmi?

La trasparenza all’interno della gestione condominiale è un’esigenza che la legge mira a tutelare attraverso una serie di obblighi in capo all’amministratore. In particolare l’articolo 1130 codice civile impone all’amministratore il dovere di convocare annualmente l’assemblea per la rendicontazione annuale ove sono riportate le voci attive e passive del bilancio.

L’omissione di questo obbligo può essere valutato come una grave inadempienza tanto da giustificare la revoca dell’amministratore.

L’articolo 1129 codice civile, infatti, prevede che la mancata convocazione dell’assemblea per la rendicontazione annuale costituisce una grave irregolarità nella gestione del condominio.

Bisogna andare cauti in queste occasioni poiché non si conoscono le ragioni della mancata convocazione.

Un ritardo nella chiusura del bilancio può essere determinata dalla difficoltà di recuperare fatture, quietanze di pagamento, pezze giustificative.

La giurisprudenza, infatti, è orientata nel verificare tale comportamento in concreto attraverso la verifica di cause di giustificazione che possano far tollerare il ritardo.

Considerato che sono passati pochi mesi dall’apertura del nuovo esercizio, parrebbe opportuno invitare formalmente l’amministratore di convocare l’assemblea e rendere note le cause del ritardo.

Qualora, anche a seguito di tale accorgimento, dovesse riscontrarsi un comportamento renitente, il singolo condomino potrà agire ai sensi dell’articolo 1129 codice civile per la revoca dell’amministratore.(Avv. Giuseppe Bassu)

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