La Nuova Sardegna

Sassari

I diritti dei disabili nella riforma del condominio

Avvocato Bassu, abito al secondo piano di un condominio di tre piani privo di ascensore (e di amministratore). Mio padre, anziano, non riesce più a fare le scale. Ho avvisato i condomini per...

13 aprile 2016
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Avvocato Bassu, abito al secondo piano di un condominio di tre piani privo di ascensore (e di amministratore). Mio padre, anziano, non riesce più a fare le scale. Ho avvisato i condomini per installare un ascensore presso le scale condominiali ma alcuni di loro (3 su 8) sono contrari perché a loro dire si limiterebbe l’uso della scala e lo spazio per salire/scendere a piedi e spostare oggetti ingombranti e rendendo inutili le scale. In realtà il progetto prevede l’occupazione di poco spazio delle scale. Posso far uscire di casa mio padre?

Il sostegno alla disabilità è espressione di uno Stato civile oltre che un interesse giuridicamente protetto attraverso una serie di normative di settore e di pronunce giurisprudenziali. L’installazione di un ascensore rappresenta un intervento diretto ad eliminare una barriera architettonica, rendendo così possibile ai disabili una migliore vita di relazione.

La riforma del condominio sembra aver recepito tale esigenza, prevedendo all’art. 1120 co. 2 cod. civ. che la costruzione di un ascensore costituisce un’innovazione tesa ad eliminare le barriere architettoniche e come tale è subordinata al consenso della maggioranza dei condomini che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio anziché l’utopica unanimità. Nel caso rappresentato parrebbe che la maggioranza dei condomini non sia sfavorevole all’installazione dell’ascensore.

La Cassazione ha fatto proprie le direttive comunitarie e nazionali a tutela della disabilità affermando che la compressione degli spazi comuni può essere giustificata dall’esigenza di garantire i diritti essenziali della persona e del portatore di handicap. Pertanto, se è vero che l’art. 1120 cod. civ. vieta le innovazioni che rendono inservibili le parti comuni, va esclusa dal novero delle opere illecite l’installazione dell’ascensore per favorire gli spostamenti del disabile. Sono dunque consentite limitazioni degli spazi comuni in nome del principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione.

Sulla base degli elementi forniti e dell’elaborazione giurisprudenziale pare legittimo procedere alla costruzione dell’ascensore sulla base di una delibera adottata dalla maggioranza e col dissenso di alcuni condomini.

È evidente, e le pronunce della Cassazione lo dimostrano, che la solidarietà prevale anche in quella strana giungla che spesso chiamiamo condominio! (Avvocato Giuseppe Bassu)

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