La Nuova Sardegna

Sassari

La clausola vessatoria è nulla anche quando c’è la firma del cliente

Egregio avvocato Bassu, mi rivolgo a lei per avere una risposta e un parere che considero preziosi per uscire da una situazione complessa, almeno per me. Le spiego: a suo tempo ho stipulato un...

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Egregio avvocato Bassu, mi rivolgo a lei per avere una risposta e un parere che considero preziosi per uscire da una situazione complessa, almeno per me. Le spiego: a suo tempo ho stipulato un contratto per il servizio luce e gas con un’impresa privata di cui non faccio il nome. Ultimamente ho avuto delle difficoltà economiche che mi hanno impedito di pagare il canone di quattro mesi. Mi è arrivata una lettera dove mi si avverte che se non pago, la società provvederà a sciogliere il contratto e a chiedermi una penale di circa cinquemila euro, oltre il pagamento degli arretrati. Le chiedo: questa pretesa è giustificata? E in caso, contrario, cosa posso fare?

Gentile lettore, la libertà contrattuale non è esente da limiti che in base al principio di solidarietà, sancito dall’articolo 2 della Costituzione, impongono di mantenere l’assetto di interessi equilibrato e ispirato al principio di giustizia sostanziale.

Tale esigenza è particolarmente sentita nei rapporti che riguardano il consumatore, tra cui rientra anche chi acquista un servizio di erogazione luce-gas per la propria abitazione.

La clausola penale è un modo di stabilire l’ammontare del risarcimento in via anticipata, ossia prima del verificarsi di un mancato o ritardato pagamento.

Dagli elementi forniti risulta che la società di servizi ha richiesto tanto la penale quanto il pagamento degli arretrati. Questo comportamento risulta abusivo proprio perché la clausola penale ha lo scopo di indicare l’intera somma a titolo di risarcimento.

L’articolo 33 del “Codice del Consumo”, inoltre, sanziona con la nullità l’inserimento di clausole vessatorie, ancorché sottoscritte dal consumatore e purché non siano frutto di trattazione ad hoc.

In particolare è nulla la clausola che prevede una penale manifestamente eccessiva e il giudice potrà rilevare d’ufficio questo vizio funzionale. Di conseguenza, la clausola si avrà come non apposta sicché non sarà dovuto quell’importo bensì l’eventuale risarcimento sancito dal giudice.

Dunque, dai dati forniti, la richiesta non pare legittima così come formulata dal creditore.(Avvocato Giuseppe Bassu)

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