La Nuova Sardegna

Sassari

Quella fossa settica deve essere a norma e... documentata

Quella fossa settica deve essere a norma e... documentata

Quando acquistai casa nè l’agente immobiliare nè il proprietario mi avvisarono che la casa era sprovvista di fossa settica a norma. Al momento dell’acquisto per mia colpa ignoravo che quella attuale...

08 marzo 2017
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Quando acquistai casa nè l’agente immobiliare nè il proprietario mi avvisarono che la casa era sprovvista di fossa settica a norma. Al momento dell’acquisto per mia colpa ignoravo che quella attuale non fosse a norma di legge. I lavori per la nuova fossa possono essere imputati al vecchio proprietario e anche alla agente immobiliare per colpa oppure no? Nell’atto nulla c’è scritto al riguardo. Grazie

L’installazione di una fossa settica deve avvenire nel rispetto della normativa in materia ambientale fissata dal Testo Unico in materia ambientale e dalle leggi regionali che prescrivono la necessità di un’autorizzazione diretta alla verifica delle condizioni igienico sanitarie. Sono previste delle sanzioni per sistemi di scarico delle acque nere realizzati in modo difforme dalle prescrizioni di legge. Per affrontare le conseguenze di una vendita di immobile privo di regolare fossa settica, occorre tenere presente alcune pronunce giurisprudenziali in relazione ad alcuni elementi non indicati nel quesito. La mancanza di una fossa di scarico a norma parrebbe incidere sulla abitabilità dell’immobile in quanto non rispetta gli standard igienico sanitari. Il trasferimento dell’immobile privo di certificato di agibilità inficia il completo godimento del bene da parte dell’acquirente e la sua assenza parrebbe legittimare una richiesta di risarcimento del danno. L’art. 1477 cod. civ., infatti, prescrive che il venditore di un immobile deve consegnare all’acquirente i documenti che attestino l’uso e il godimento del bene. Dai dati forniti non risulta alcuna rinuncia da parte del compratore alla documentazione in esame sicché il venditore non può ritenersi esonerato da tale obbligo. Previa diffida ad adempiere e in caso di renitenza, quindi, il compratore parrebbe poter agire per ottenere il risarcimento del danno.(Avv. Giuseppe Bassu)

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