La Nuova Sardegna

Sassari

L’amara scoperta di un debito con Abbanoa

Dopo la revoca dell’amministratore e in attesa di nominare il successore abbiamo scoperto, con sorpresa, di essere debitori verso Abbanoa per morosità da circa 3 anni. Costretti, abbiamo pagato...

29 marzo 2017
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Dopo la revoca dell’amministratore e in attesa di nominare il successore abbiamo scoperto, con sorpresa, di essere debitori verso Abbanoa per morosità da circa 3 anni. Costretti, abbiamo pagato quota del debito. Siamo certi di aver sempre versato all’amministratore la quota dei consumi idrici come da sua richiesta, confermato ciò dai bilanci e da qualche sporadica ricevuta di pagamento. L’amministratore afferma di essere in regola. A chi quindi l’obbligo di ripianare il debito?

L’inquadramento della responsabilità civile e penale dell’amministratore di condominio non può prescindere dalle norme che regolano la sua attività, gli obblighi e i diritti che gli competono. L’art. 1130 cod. civ. attribuisce all’amministratore il compito di erogare le spese occorrenti per la fruizione dei servizi comuni, procedere agli atti necessari per il loro esercizio e conservare la documentazione sulla gestione. In questa incombenza può essere ricondotto il pagamento delle bollette dei vari enti che forniscono un servizio al condominio.

Nel caso rappresentato non si dà conto della ripartizione delle spese relative all’erogazione idrica nel condominio, lasciando presumere l’assenza di contatori singoli con relative letture e fatture a carico dei singoli condomini. In ogni caso il debito del condominio deve essere rapportato alla gestione condominiale dal momento che l’amministratore sostiene di aver saldato tutte le fatture, sicché incombe su di lui la prova dei pagamenti attraverso le pezze giustificative e la documentazione in suo possesso. L’art. 1129 prevede che, alla cessazione dell’incarico, l’amministratore è tenuto a trasmettere tutta la documentazione in suo possesso e in caso di diniego si può agire per ottenere un provvedimento giudiziario che lo condanni alla consegna. Soltanto in questo modo si può avere contezza della reale situazione debitoria nei confronti del gestore unico.

Va detto che l’approvazione dei bilanci condominiali determina la loro vincolatività salvo attestazione del falso che rende la delibera nulla. Nel caso in cui l’amministratore abbia fraudolentemente indicato nel bilancio il pagamento delle bollette, distraendo le somme corrisposte, incorre nel reato di appropriazione indebita e, sotto il profilo civilistico, il condominio potrà ottenere il risarcimento del danno recuperando le somme finora versate al gestore idrico.(Avv. Giuseppe Bassu)

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