La Nuova Sardegna

Sassari

Un lastrico solare di proprietà esclusiva ma tutti pagano

Un lastrico solare di proprietà esclusiva ma tutti pagano

Avvocato Bassu, l’art. 1126 c.c. prevede che le spese di manutenzione del lastrico solare debbano essere sopportate per 1/3 dal proprietario esclusivo del lastricato e per 2/3 dagli altri condomini;...

12 aprile 2017
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Avvocato Bassu, l’art. 1126 c.c. prevede che le spese di manutenzione del lastrico solare debbano essere sopportate per 1/3 dal proprietario esclusivo del lastricato e per 2/3 dagli altri condomini; fra questi, le chiedo, è compreso anche il proprietario esclusivo del lastricato?

La risposta telegrafica è no. Come più volte affermato, il lastrico solare di proprietà esclusiva, oltre a consentire al legittimo proprietario di disporne e goderne dell’area di calpestio, svolge la funzione di copertura dell’intero stabile sicché tutte le abitazioni, i locali e i garage sottostanti ne usufruiscono.

La ripartizione delle spese previste dall’art. 1126 cod. civ. non può quindi comprendersi senza tale considerazione iniziale fatta propria dalla legge per imporre, anche ai condomini non comproprietari, di pagare le spese per un bene altrui. Il proprietario esclusivo del lastricato partecipa per 1/3 alle spese di manutenzione e, solo se proprietario di immobili sottostanti, anche pro quota millesimale dei restanti 2/3. Il proprietario esclusivo quindi può partecipare ai due terzi di spesa indicati dall’art. 1126 cod. civ.non già in qualità di unico titolare del lastrico bensì come comproprietario di beni comuni o unità immobiliari sottostanti. Quando il titolare del lastricato non sia proprietario di un’unità immobiliare sottostante e non vanti diritti su parti dell’edificio coperti dal suo lastrico solare, è esonerato dalla partecipazione insieme agli altri condomini, avendo l’obbligo di sostenere unicamente un terzo della spesa di manutenzione. Per unità immobiliare deve intendersi anche un box auto o un’area di parcheggio coperta dallo stabile su cui insiste il lastrico solare. Pertanto la regola è la seguente: il proprietario esclusivo partecipa ai due terzi delle spese addebitate a tutti i condomini soltanto se disponga per intero o pro quota di un immobile o area coperta dal lastricato.(Avv. Giuseppe Bassu)

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