La legge regionale sulle prestazioni sanitarie
La legge regionale numero 26 del 23 luglio 1991 fa riferimento alleprestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all’estero. Una legge che disciplina quindi questa tipologia di...
30 novembre 2020
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La legge regionale numero 26 del 23 luglio 1991 fa riferimento alle
prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all’estero. Una legge che disciplina quindi questa tipologia di prestazioni sanitarie stabilendone i criteri e le modalità di fruizione. L’assistenza indiretta consiste nel rimborso totale o parziale delle spese sanitarie sostenute per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione fatta eccezione per le spese di comfort alberghiero non comprese nella retta di degenza. Nel caso di ricorso a strutture sanitarie che si trovano al di fuori del territorio regionale sono inoltre concessi contributi per le spese di viaggio e di soggiorno.
La legge contiene una serie di articoli che stabiliscono criteri e impongono regole ben precise.
«Giusto per scrupolo – ha aggiunto l’avvocato Pierluigi Olivieri – va sottolineato che questa famiglia, per non gravare ulteriormente sulle casse pubbliche, sostiene i costi per pannolini e materiale vario per medicazioni e integratori alimentari, sacche e deflussori necessari all’alimentazione del bambino, acquistati a loro spese, non rimborsate (quando la farmacia dell’Ats non ha potuto fornire questi ausili), seggiolini per auto, passeggini particolari, etc.». Costi da sostenere obbligatoriamente e che contribuiscono a rendere la situazione ancora più pesante.
prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all’estero. Una legge che disciplina quindi questa tipologia di prestazioni sanitarie stabilendone i criteri e le modalità di fruizione. L’assistenza indiretta consiste nel rimborso totale o parziale delle spese sanitarie sostenute per prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione fatta eccezione per le spese di comfort alberghiero non comprese nella retta di degenza. Nel caso di ricorso a strutture sanitarie che si trovano al di fuori del territorio regionale sono inoltre concessi contributi per le spese di viaggio e di soggiorno.
La legge contiene una serie di articoli che stabiliscono criteri e impongono regole ben precise.
«Giusto per scrupolo – ha aggiunto l’avvocato Pierluigi Olivieri – va sottolineato che questa famiglia, per non gravare ulteriormente sulle casse pubbliche, sostiene i costi per pannolini e materiale vario per medicazioni e integratori alimentari, sacche e deflussori necessari all’alimentazione del bambino, acquistati a loro spese, non rimborsate (quando la farmacia dell’Ats non ha potuto fornire questi ausili), seggiolini per auto, passeggini particolari, etc.». Costi da sostenere obbligatoriamente e che contribuiscono a rendere la situazione ancora più pesante.