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Sassari

Il caso

Erede trova un libretto di risparmio del 1942. L’arbitro bancario: «Ha diritto al rimborso». No di Poste

di Nadia Cossu
Erede trova un libretto di risparmio del 1942. L’arbitro bancario: «Ha diritto al rimborso». No di Poste

Sassari, ancora in corso la battaglia legale per capire il valore dei buoni fruttiferi a cui si aggiungono oltre 70 anni di interessi

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Sassari Ingiallito ma integro è riaffiorato da un cassetto chiuso a chiave dove era stato custodito per anni come un tesoro prezioso. A gennaio del 2023 la signora E.F., 98 anni, muore. Sua figlia, sistemando gli effetti personali della madre defunta, trova un libretto di risparmio aperto nel 1942 e vincolato con “clausola pupillare”. Vuole giustamente sapere che valore abbiano, a distanza di oltre settant’anni, i buoni fruttiferi contenuti in quel libretto e per questo si rivolge a Poste italiane.

E qui comincia una lunga battaglia legale perché di fronte alla richiesta di rimborso e di accesso agli atti, Poste italiane non fornisce le risposte necessarie. E così l’erede si rivolge all’avvocato Francesco Era. Il legale come prima cosa presenta ricorso all’Abf (Arbitro bancario finanziario) competente per la soluzione stragiudiziale di queste controversie. Ricorso che viene accolto. Il collegio di Palermo si è infatti pronunciato dando ragione alla figlia dell’anziana.

La questione principale evidenziata dall’avvocato Era riguardava la mancata informazione sulla scadenza e sulla prescrizione dei titoli, nonché l’assenza di comunicazioni obbligatorie da parte di Poste Italiane. Il Collegio ha rilevato diverse irregolarità. In primo luogo, ha accertato che il libretto non può essere considerato “dormiente” – così come sostenuto da Poste italiane – perché non sono state fornite prove della sua devoluzione al Fondo “depositi dormienti” gestito da Consap. Inoltre, ha dichiarato che il termine di prescrizione per il rimborso non è decorso, considerando che la ricorrente ha avanzato richieste formali nel 2024. Un altro punto critico riguardava l’omessa informativa da parte di Poste.

Secondo il collegio, l’intermediario non ha infatti dimostrato di aver rispettato gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa, come l’esposizione degli elenchi dei rapporti dormienti negli uffici e sul sito web ufficiale. Questa mancanza ha determinato una violazione del diritto dell’erede ricorrente a essere informata correttamente. Lo stesso Arbitro bancario non ha però accolto la domanda di risarcimento danni perché sarebbe impossibile quantificarli senza sapere prima a quanto ammonta l’importo del libretto e dei buoni fruttiferi. In conclusione, il Collegio ha disposto che l’intermediario fornisca all’erede copia della documentazione relativa al libretto e ai buoni fruttiferi, accertando il diritto al rimborso delle somme depositate e degli interessi maturati. Inoltre, ha dichiarato l’illegittimità del mancato adempimento degli obblighi informativi.

Poste Italiane lo scorso agosto ha però comunicato all’Abf di non avere la possibilità di dare seguito a questa decisione e ha elencato anche le ragioni sostenendo tra le altre cose che il libretto fosse prescritto e non registrato nei propri sistemi informatici. «Pertanto – scriveva Poste tre mesi fa – senza la copia integrale del libretto, di cui la cliente fornisce solo la prima pagina, non è possibile verificare le somme presenti né i buoni fruttiferi confluiti». Ha anche aggiunto che «la normativa vigente stabilisce che un libretto non movimentato per trent’anni è considerato prescritto a vantaggio della Cassa depositi e prestiti».

Sempre nelle memorie difensive è anche scritto che «un libretto con un saldo superiore a cento euro e non movimentato per dieci anni confluisce nel Fondo “depositi dormienti” e la legge dispone che il deposito di un libretto dormiente può essere spostato in un Fondo Consap con la conseguente chiusura del rapporto. Nel caso di specie si ritiene che il libretto si sia prescritto ben prima dell’istituzione del Fondo Consap, per cui non è possibile fornire evidenza della devoluzione alla Consap del libretto postale». Argomentazioni rigettate dall’Abf che ha rilevato l’inadempimento totale dell'intermediario, sottolineando che le eccezioni sollevate non giustificano il mancato adempimento. Il collegio ha evidenziato che l’onere di provare la devoluzione del saldo del libretto al Fondo incombe su Poste che non ha assolto a tale obbligo. Per cui il libretto non può essere considerato “dormiente”. La donna, in sintesi, ha diritto alla liquidazione delle somme più gli interessi a partire dal 1942. È potenzialmente ereditiera di un’ingente somma di denaro. Senza però, al momento, saperlo.

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