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Fisco, finisce la tregua estiva: ripartono notifiche e termini, cosa cambia dal 5 settembre

Fisco, finisce la tregua estiva: ripartono notifiche e termini, cosa cambia dal 5 settembre

Le cartelle tornano a essere notificate e riprende il conteggio dei termini sospesi per le comunicazioni di irregolarità

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Roma Con settembre il Fisco torna gradualmente alla normale attività dopo la pausa estiva. Ma non tutte le sospensioni finiscono nello stesso giorno. Da una parte Agenzia delle Entrate-Riscossione può riprendere le notifiche degli atti dopo lo stop osservato per tutto agosto; dall'altra, dal 5 settembre torna a scorrere il tempo a disposizione dei contribuenti per alcuni adempimenti e pagamenti rimasti congelati dal 1° agosto al 4 settembre.

La differenza è importante. La tregua estiva non cancella debiti né rinvia indistintamente tutte le scadenze fiscali. Nel mese di agosto Agenzia delle Entrate-Riscossione ha sospeso l'attività di notifica, fatta eccezione per gli atti urgenti e inderogabili. Con l'inizio di settembre possono quindi tornare ad arrivare cartelle di pagamento e altri atti della riscossione.

Un calendario diverso riguarda invece le comunicazioni di irregolarità, i cosiddetti avvisi bonari. Per queste comunicazioni il termine di 60 giorni concesso al contribuente per chiarire la propria posizione o versare le somme richieste resta sospeso dal 1° agosto al 4 settembre. Il conteggio riparte quindi dal 5 settembre.

Questo non significa che il 5 settembre sia una nuova scadenza uguale per tutti. Chi aveva ricevuto una comunicazione prima di agosto deve calcolare quanti giorni erano già trascorsi prima della sospensione: quelli restano acquisiti, mentre i giorni ancora disponibili ricominciano a decorrere dal 5 settembre. A determinare la scadenza effettiva sono dunque la data di ricezione dell'atto e il termine applicabile alla singola comunicazione.

Gli avvisi bonari non vanno confusi con le cartelle di pagamento. Sono comunicazioni con le quali l'Agenzia delle Entrate segnala al contribuente possibili irregolarità emerse, per esempio, dai controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni. Il destinatario può verificare i dati, fornire chiarimenti oppure, se riconosce la correttezza della richiesta, regolarizzare la posizione entro il termine previsto beneficiando della riduzione delle sanzioni prevista dalla legge.

Diverso è il caso della cartella di pagamento, con la quale Agenzia delle Entrate-Riscossione procede al recupero delle somme affidate dagli enti creditori. Il contribuente deve innanzitutto verificare l'origine del debito, l'ente che richiede le somme, il periodo al quale si riferiscono e gli importi indicati. In via generale il pagamento deve avvenire entro 60 giorni dalla notifica. In mancanza di pagamento o di un provvedimento che sospenda la riscossione, possono successivamente essere avviate, quando ricorrono i presupposti di legge, procedure cautelari o esecutive.

Chi non riesce a pagare tutto in un'unica soluzione può verificare la possibilità di chiedere una rateizzazione. Per le domande presentate nel 2025 e nel 2026, per debiti fino a 120mila euro è possibile ottenere, su semplice richiesta e dichiarando una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, fino a 84 rate mensili. Per piani più lunghi o somme superiori sono invece previste specifiche condizioni e documentazione.

Se, al contrario, il contribuente ritiene che la cartella contenga somme non dovute, può utilizzare gli strumenti previsti dalla legge. Tra le ipotesi che consentono di chiedere la sospensione legale della riscossione rientrano, per esempio, un pagamento già effettuato prima della formazione del ruolo, un provvedimento di sgravio, la prescrizione o la decadenza intervenute prima che il ruolo diventasse esecutivo oppure una sospensione amministrativa o giudiziale. Anche in questi casi è essenziale rispettare i termini e presentare la documentazione necessaria.

La pausa estiva, inoltre, non comporta automaticamente il rinvio delle rate relative alle definizioni agevolate. Chi ha aderito a una rottamazione o ad altre forme di definizione del debito deve continuare a fare riferimento al calendario stabilito dalla disciplina specifica.

Alla ripresa dell'attività fiscale si aggiunge una novità introdotta negli ultimi giorni di agosto. Con il provvedimento del 28 agosto l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per la liquidazione automatizzata dell'Iva nei casi di omessa dichiarazione annuale. L'amministrazione può ricostruire l'imposta dovuta utilizzando i dati già in suo possesso: fatture elettroniche, corrispettivi telematici, comunicazioni delle liquidazioni periodiche e versamenti effettuati.

La dichiarazione viene considerata omessa anche quando è stata presentata completamente priva dei dati sulle operazioni attive necessari per determinare il volume d'affari e l'imposta. Se dalla liquidazione emerge un debito, il contribuente riceve una comunicazione tramite Pec o, quando necessario, raccomandata. Il prospetto con i dati utilizzati viene inoltre messo a disposizione nel Cassetto fiscale. Dal ricevimento ci sono 60 giorni per fornire eventuali elementi non considerati oppure per procedere al pagamento.

Settembre segna quindi il ritorno all'operatività ordinaria, ma senza un'unica data valida per tutti. Le notifiche della riscossione possono riprendere già dall'inizio del mese; dal 5 settembre torna invece a decorrere il tempo rimasto sospeso per determinate comunicazioni fiscali. Per chi riceve un atto, la regola principale resta controllare immediatamente la data di notifica, la natura della richiesta e il termine indicato: rimandare la verifica può rendere più difficile e più costosa la regolarizzazione.

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