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Tfr, dal 2027 cambia la tassazione: cosa succederà davvero alla liquidazione

Tfr, dal 2027 cambia la tassazione: cosa succederà davvero alla liquidazione

Il nuovo Testo unico abroga la vecchia norma ma salva il meccanismo di tutela

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Roma Dal 1° gennaio 2027 cambia la cornice normativa della tassazione del Tfr, ma non scatterà automaticamente una maggiore imposta sulla liquidazione. L’allarme nasce dall’entrata in vigore del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, contenuto nel decreto legislativo 117 del 2026, che riordina la materia fiscale e abroga numerose disposizioni precedenti.

Tra le norme cancellate formalmente figura anche quella che dal 2007 contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia del Tfr. Da qui l’ipotesi che dal prossimo anno i lavoratori possano perdere questa tutela e ritrovarsi con una liquidazione netta più bassa.

Ma il quadro completo è diverso. La vecchia disposizione viene abrogata perché il suo contenuto viene trasferito nel nuovo Testo unico. L’articolo 21, comma 11, mantiene infatti il principio secondo cui, per calcolare l’imposta sul Tfr e sulle altre somme legate alla cessazione del rapporto di lavoro, possono essere utilizzati gli scaglioni e le aliquote Irpef in vigore al 31 dicembre 2006 quando risultano più favorevoli al contribuente.

In sostanza, cambia la collocazione della norma, non il principio di tutela. Dal 2027 non nasce quindi una nuova tassa sul Tfr e non è previsto un aumento generalizzato del prelievo.

Come viene tassato il Tfr

Per capire il meccanismo bisogna ricordare che il trattamento di fine rapporto non viene tassato come un normale stipendio. Si tratta di una retribuzione maturata nel corso degli anni e pagata alla conclusione del rapporto di lavoro. Per questo viene applicata la tassazione separata: il Tfr non viene semplicemente sommato al reddito dell’anno in cui viene incassato, circostanza che potrebbe far salire fortemente l’aliquota applicata. Il sistema utilizza invece l’importo della liquidazione e la durata del rapporto per ricavare un reddito di riferimento, dal quale viene determinata un’aliquota media da applicare al Tfr. A questo calcolo si aggiunge la clausola di salvaguardia. L’imposta può essere confrontata con quella che deriverebbe dall’applicazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef vigenti alla fine del 2006. Se quel sistema è più conveniente, viene utilizzato a vantaggio del lavoratore. La tutela era stata introdotta dopo la riforma dell’Irpef entrata in vigore nel 2007 proprio per evitare che le modifiche delle aliquote potessero penalizzare somme maturate nel corso di molti anni.

Chi può avere un vantaggio

La clausola non produce però lo stesso effetto per tutti. Il beneficio può diventare più significativo nei casi in cui il reddito di riferimento raggiunge determinate fasce e il confronto con le aliquote del 2006 porta a un’imposta inferiore. Per altri lavoratori, invece, il sistema fiscale attuale può già risultare altrettanto o più favorevole. Non è quindi possibile stabilire una percentuale di aumento o di risparmio valida per chiunque. Contano l’importo del Tfr, gli anni di servizio e il reddito di riferimento utilizzato per determinare l’aliquota media.

Un esempio consente di capire il meccanismo. Con un Tfr lordo di 80mila euro maturato in vent’anni, il reddito di riferimento sarebbe pari a 48mila euro. È su questo valore teorico che viene ricavata l’aliquota media da applicare poi alla liquidazione.

Se la clausola fosse realmente scomparsa, in alcuni casi la differenza tra i due sistemi avrebbe potuto tradursi in centinaia o anche migliaia di euro di maggiori imposte, soprattutto per liquidazioni elevate. Ma non è quanto prevede il nuovo Testo unico, che conserva il confronto con il regime del 2006 quando più conveniente.

Cosa cambia davvero dal 1° gennaio

La vera novità è dunque soprattutto normativa. Il nuovo Tuir riunisce in un unico testo disposizioni oggi distribuite tra il precedente Testo unico e numerose leggi successive. L’abrogazione formale della vecchia clausola non equivale quindi alla sua cancellazione sostanziale: il meccanismo viene trasferito nella nuova disciplina. Per chi andrà in pensione, cambierà azienda o terminerà comunque il rapporto di lavoro nel 2027 non si delinea dunque una riduzione automatica del Tfr netto. Potranno invece essere necessari chiarimenti applicativi per situazioni particolari, compresi i rapporti che cessano a cavallo tra il 2026 e il 2027. Discorso diverso per chi ha destinato il Tfr alla previdenza complementare, dove valgono le specifiche regole fiscali previste per i fondi pensione. Per il Tfr lasciato nel regime ordinario, invece, resta centrale il confronto tra i sistemi di tassazione: quando le vecchie aliquote e i vecchi scaglioni risultano più convenienti, la clausola di salvaguardia continua a consentirne l’utilizzo.

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