La Nuova Sardegna

Sassari

Guerra contro i “disturbatori condominiali”

Guerra contro i “disturbatori condominiali”

Ecco come è possibile costringere i vicini rumorosi a rispettare la legge, le regole di vita comune e la buona educazione

04 giugno 2014
3 MINUTI DI LETTURA





Ho preso casa in un condominio e mi sono trovato con condomini non proprio rispettosi delle regole, scritte e non, riguardanti il comportamento nei confronti di chi abita lo stesso palazzo. Assisto continuamente all’uso privato abituale di spazi comuni e sono costretto a subire rumori e voci senza alcuna controllo e rispetto verso le altre persone che abitano lo stesso condominio. Il regolamento non prevede niente a riguardo, per cui siamo impossibilitati a far valere le nostre ragioni senza innescare liti individuali. Come possiamo fare?

Il mancato rispetto degli spazi comuni e la presenza di un vicino rumoroso sono da sempre tra i principali motivi che portano litigi fra i condomini, che vengono lesi nel loro diritto a godere in serenità del proprio appartamento e delle aree dell’edificio che si trovano in comproprietà. Ove non sussista un regolamento condominiale che indichi in maniera precisa i comportamenti che i condomini devono evitare per non arrecare disturbo agli altri abitanti del medesimo stabile, deve richiamarsi la disciplina codicistica, nella parte in cui individua nell’amministratore il responsabile per la gestione delle aree comuni dell’edificio. In quanto tale, egli sarà pertanto innanzitutto tenuto a garantire la fruibilità delle dette aree a tutti i gli inquilini, richiedendo che il problema venga messo all’ordine del giorno in un’assemblea condominiale, affinché decida sul punto.

Più complessa è, invece, la risoluzione del relativo ai rumori, innanzitutto poiché, se la sorgente del rumore non è costante né ripetibile (come nel caso di mobili trascinati sul pavimento) è difficile dimostrarne l’esistenza e, soprattutto perché, affinché possa sorgere il diritto alla tutela garantita dal legislatore, questi devono superare il limite della “normale tollerabilità”. Benché non esista una indicazione normativa precisa rispetto a cosa debba intendersi per “normale tollerabilità” del rumore, secondo una giurisprudenza ormai consolidata si ritiene che essa venga superata ogniqualvolta la differenza tra il rumore complessivamente misurato e quello di fondo ecceda i 3 decibel. La legge prevede diverse conseguenze sul piano giudiziario a seconda del numero di condomini che subiscono tale disagio: qualora infatti venga disturbato solo il proprietario di un unico appartamento, si configurerà un illecito civile, con corrispondente diritto del condomino disturbato ad agire in sede giudiziaria per ottenere la fine del rumore e l’eventuale risarcimento del danno da questo provocato. Nel caso in cui, invece, il “disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone” sia di intensità tale da violare la quiete o impedire il riposo degli inquilini di tutto il condominio o della maggior parte di esso, anche se la lamentela è denunciata da una o poche persone, il “disturbatore condominiale” è addirittura perseguibile penalmente (art. 659, comma 1 del codice penale), rischiando l’arresto fino a 3 mesi o la condanna al pagamento di un'ammenda fino a € 309.

Pertanto nel caso di specie, l’amministratore dovrà attivarsi e richiedere che venga inserita nell’ordine del giorno della successiva assemblea condominiale la trattazione di entrambe le questioni da lei indicate, affinché la stessa possa adottare una delibera che definisca precisi obblighi di condotta in capo ai condomini.

Avvocato Giuseppe Bassu

In Primo Piano
Verso il voto

Gianfranco Ganau: sosterrò la candidatura di Giuseppe Mascia a sindaco di Sassari

Le nostre iniziative