La Nuova Sardegna

Sassari

Marito e moglie, nonni premurosi pensano ai nipoti

Mia moglie ed io siamo comproprietari di una casa al 50 per cento e vogliamo sapere se alla nostra morte possiamo lasciare con uno scritto, senza passare da un notaio, l’abitazione ai nostri cinque...

18 giugno 2014
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Mia moglie ed io siamo comproprietari di una casa al 50 per cento e vogliamo sapere se alla nostra morte possiamo lasciare con uno scritto, senza passare da un notaio, l’abitazione ai nostri cinque nipoti escludendo dal testamento i nostri due figli che sono disposti a rinunciare alla loro eredità. Dobbiamo dividere l’eredità in parti uguali oppure dobbiamo lasciare metà della casa ai tre figli di un figlio e l'altra metà ai due figli dell'altro figlio?

Entrambi i coniugi possono "non passare dal notaio" e scrivere personalmente le loro volontà testamentarie. E' sufficiente che ciascuno rediga il "proprio" testamento scrivendolo, datandolo e sottoscrivendolo interamente - come si dice - di proprio pugno. Il testamento olografo ha la stessa efficacia del testamento pubblico ricevuto dal notaio anche se quest' ultimo dà maggiori garanzie sulla provenienza, sulla conformità alle norme e assoluta garanzia di conservazione e reperibilità. Esiste, infatti, un Registro Generale dei Testamenti (RGT) al quale si può accedere attraverso un "clic" dall'Archivio Notarile per sapere se una certa persona (defunta) ha fatto testamento e il notaio che l'ha ricevuto. Certamente il testamento olografo presenta una maggiore spontaneità e - talvolta - si rimane affascinati dai sentimenti di affetto, amore e altruismo che traspaiono, come si rimane affascinati leggendo le ultime volontà di Cavou, di Alfonso La Marmora, di Grazia Deledda o di Papa Giovanni 23°. Per quanto riguarda il merito, è possibile designare i nipoti per stirpi ( 2 parti uguali) o per capi ( cinque parti uguali). L'unico problema può essere quello che -"bypassando" i figli - essi, dopo la morte di ciascun genitore, possano agire nei confronti dei propri figli e dei nipoti per ottenere la quota ( legittima) che la legge loro riserva.

Si tenga presente che la rinuncia all'eredità di cui è cenno nella domanda può essere fatta solamente dopo la morte di ciascun testatore ed è sempre possibile che dopo la prima rinuncia comune, uno dei figli pretermessi cambi idea ed agisca per ottenere i suoi diritti. (Ufficio studi del Consiglio notarile)

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