Marito e moglie, nonni premurosi pensano ai nipoti
Mia moglie ed io siamo comproprietari di una casa al 50 per cento e vogliamo sapere se alla nostra morte possiamo lasciare con uno scritto, senza passare da un notaio, l’abitazione ai nostri cinque...
Mia moglie ed io siamo comproprietari di una casa al 50 per cento e vogliamo sapere se alla nostra morte possiamo lasciare con uno scritto, senza passare da un notaio, l’abitazione ai nostri cinque nipoti escludendo dal testamento i nostri due figli che sono disposti a rinunciare alla loro eredità. Dobbiamo dividere l’eredità in parti uguali oppure dobbiamo lasciare metà della casa ai tre figli di un figlio e l'altra metà ai due figli dell'altro figlio?
Entrambi i coniugi possono "non passare dal notaio" e scrivere personalmente le loro volontà testamentarie. E' sufficiente che ciascuno rediga il "proprio" testamento scrivendolo, datandolo e sottoscrivendolo interamente - come si dice - di proprio pugno. Il testamento olografo ha la stessa efficacia del testamento pubblico ricevuto dal notaio anche se quest' ultimo dà maggiori garanzie sulla provenienza, sulla conformità alle norme e assoluta garanzia di conservazione e reperibilità. Esiste, infatti, un Registro Generale dei Testamenti (RGT) al quale si può accedere attraverso un "clic" dall'Archivio Notarile per sapere se una certa persona (defunta) ha fatto testamento e il notaio che l'ha ricevuto. Certamente il testamento olografo presenta una maggiore spontaneità e - talvolta - si rimane affascinati dai sentimenti di affetto, amore e altruismo che traspaiono, come si rimane affascinati leggendo le ultime volontà di Cavou, di Alfonso La Marmora, di Grazia Deledda o di Papa Giovanni 23°. Per quanto riguarda il merito, è possibile designare i nipoti per stirpi ( 2 parti uguali) o per capi ( cinque parti uguali). L'unico problema può essere quello che -"bypassando" i figli - essi, dopo la morte di ciascun genitore, possano agire nei confronti dei propri figli e dei nipoti per ottenere la quota ( legittima) che la legge loro riserva.
Si tenga presente che la rinuncia all'eredità di cui è cenno nella domanda può essere fatta solamente dopo la morte di ciascun testatore ed è sempre possibile che dopo la prima rinuncia comune, uno dei figli pretermessi cambi idea ed agisca per ottenere i suoi diritti. (Ufficio studi del Consiglio notarile)