La Nuova Sardegna

Sassari

Rinunciare all’eredità si può e a volte non è neppure necessario

Un mio cugino di primo grado, senza figli e fratelli diretti, ha lasciato morendo una marea di debiti e la sua casa ipotecata alla banca. Non avendo lasciato un testamento, ed essendo io una cugina...

26 novembre 2014
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Un mio cugino di primo grado, senza figli e fratelli diretti, ha lasciato morendo una marea di debiti e la sua casa ipotecata alla banca. Non avendo lasciato un testamento, ed essendo io una cugina di primo grado (secondo il codice civile grado di parentele 4°) ho provveduto a fare la rinuncia all’eredità entro l’anno della sua morte. Vorrei sapere però se anche i miei figli devono fare tale rinuncia, rientrando anch’essi nel 5° di parentela del defunto, oppure se avendo già provveduto io a fare tale rinuncia , loro sono automaticamente esonerati dal farlo. Grazie.

Non essendo Lei figlia di fratello o sorella del defunto, non opera la rappresentazione, per cui la rinuncia da Lei fatta non fa subentrare i Suoi figli nella chiamata all'eredità del cugino defunto e quindi non è necessario che anch'essi facciano la rinuncia all'eredità. Tuttavia, il chiamato all'eredità per legge nel possesso dei beni ereditari, si presume abbia ac-cettato come erede puro e semplice, salvo che vi abbia rinunciato con dichiarazione effettuata nella forma di legge entro tre mesi dall'apertura della successione. Infatti, lo stato di possesso dei beni ereditari da parte di taluno dei chiamati per legge che si protragga oltre tre mesi dall'apertura della successione, determina l'accettazione tacita. Quindi, ove Lei (o altri chiamati quali eredi per legge) sia stata nel possesso di beni ereditari, la rinuncia all'eredità andava effettuata entro tre mesi dall'apertura della successione.(Ufficio studi Consiglio notarile)

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