La Nuova Sardegna

Sassari

Varie ed eventuali non comprendono decisioni a sorpresa

Egregio avvocato Bassu, il mio condominio durante l’assemblea ha deliberato il rifacimento/manutenzione del muro di confine che separa l’edificio da un altro condominio. Questo argomento non era all’o...

11 novembre 2015
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Egregio avvocato Bassu, il mio condominio durante l’assemblea ha deliberato il rifacimento/manutenzione del muro di confine che separa l’edificio da un altro condominio. Questo argomento non era all’ordine del giorno per cui alcuni condomini non si sono presentati. L’amministratrice ritiene che essendoci il quorum la delibera sia valida. Cosa ne pensa?

Le delibere assembleari devono rispettare un principio di democraticità anche all’interno di un microcosmo sociale come quello condominiale. È necessario che le scelte adottate durante le riunioni di condominio siano frutto di una consapevole valutazione dei condomini, i quali hanno diritto di esprimere il loro parere circa l’opportunità e convenienza della deliberanda attività così come non partecipare all’assemblea se non interessati ai punti oggetto di discussione. Per garantire tale esigenza, l’art. 1136 co.6 cod. civ. e l’art. 66 delle disposizione di attuazione al Codice Civile prevedono la necessaria convocazione di tutti i condomini e l’indicazione dell’ordine del giorno nella missiva di convocazione sicché il condomino deve essere informato sull’oggetto da deliberare. Nel caso rappresentato parrebbe che il rifacimento del muro di confine non fosse indicato nella lettera di convocazione sicché la decisione è stata, verosimilmente, adottata attraverso il solito richiamo “varie ed eventuali”. La giurisprudenza ha affermato l’obbligo di preventiva informazione dei condomini convocati in assemblea e la relativa impugnabilità delle delibere adottate in spregio di tale comportamento doveroso. In particolare la voce “varie ed eventuali” non può essere intesa come un contenitore indeterminato tale da raccogliere ogni argomento ma soltanto come riferimento idoneo a dare inizio alla discussione e rimandare la decisione ad altra riunione, garantendo l’informazione di tutti i condomini. La Cassazione, nella sua più autorevole composizione e risolvendo un contrasto giurisprudenziale, ha affermato che i vizi relativi alla “violazione di prescrizioni legali, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea” conduce all’annullabilità della decisione. Pertanto, la delibera adottata nel caso rappresentato può essere impugnata ai sensi dell’art. 1137 cod. civ., assumendo come causa la violazione di legge e prestando attenzione al termine di trenta giorni che decorrono dalla comunicazione della delibera nel caso di condomini assenti.(Avv. Giuseppe Bassu)

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