Divulgazione dei segreti, il confine tra la stupidità e lo scopo illecito
Gentili notai, so che il notaio ha l’obbligo del segreto professionale come altri professionisti. Ma questo segreto si estende anche ai testimoni all’atto? In quale conseguenza può incorrere una...
Gentili notai, so che il notaio ha l’obbligo del segreto professionale come altri professionisti. Ma questo segreto si estende anche ai testimoni all’atto? In quale conseguenza può incorrere una persona presente alla lettura di un atto, che registra il notaio di nascosto mentre lo legge e successivamente divulga il contenuto dell’atto, per esempio un testamento?
Occorre anzitutto precisare che il comportamento del testimone o di altra persona presente alla stipulazione di un atto che registra e divulga quanto detto davanti al notaio non inficia minimamente la validità e l’efficacia dell’atto stesso. Il comportamento è quantomeno infantile e non merita neppure la perdita di tempo di un magistrato per accertare responsabilità e sanzioni. Quando si crede di aver raggiunto la completa conoscenza della stupidità umana, c’è sempre qualcuno che ci dimostra che non esiste alcun limite. Se, al contrario, registrazione e divulgazione non fosse una manifestazione infantile ma rientrasse nel novero dell’intercettazione ambientale finalizzata a scopi illeciti, il problema diventa più grave e l’intervento della magistratura potrebbe essere giustificato e comportare sanzioni di natura penale. Il problema è presente ai professionisti (notai, avvocati, commercialisti) che nel rapporto con i loro clienti hanno diritto alla non divulgazione dei dati trattati. Per questo già alcuni hanno creato “siti” nei quali è impossibile captare quanto viene detto. (Ufficio studi Consiglio notarile)