La Nuova Sardegna

Sassari

Se l’amministratore spende male i soldi può essere revocato

Se l’amministratore spende male i soldi può essere revocato

Gentile avvocato Bassu, nel mio condominio l’amministratore ha fatto dei conti strani nel senso che ha prelevato somme dal conto comune del condominio (per quale motivo non si sa…) e poi li ha...

08 giugno 2016
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Gentile avvocato Bassu, nel mio condominio l’amministratore ha fatto dei conti strani nel senso che ha prelevato somme dal conto comune del condominio (per quale motivo non si sa…) e poi li ha rimessi. Questo comportamento, ripetuto nel tempo come da estratto conto, non mi sembra corretto anche perché ci mette nelle condizioni di non poter mai fare affidamento su un fondo cassa. Lo può fare? I conti nel bilancio finale tornano nonostante questi strani spostamenti.

La gestione del conto corrente intestato al condominio deve essere svolta con estrema diligenza dell’amministratore al fine di preservare eventuali spese che possono sorgere durante l’anno di esercizio. Il rispetto del principio di trasparenza nella gestione del condominio è stato uno degli obiettivi prefissati dalla riforma del 2012 la quale ha introdotto il caso di revoca dell’amministratore nel caso in cui dall’attività prestata possa derivare una confusione tra il patrimonio del condominio e quello suo personale o di altri condomini. IL’art. 1129 co. 11 n. 4 cod. civ. stabilisce che anche la “potenziale” confusione è motivo di revoca dell’amministratore senza necessità di procedere ad accertamenti di tipo peritale o documentale. La Cassazione ha affermato che l’amministratore può giustificare gli spostamenti dal conto purché vi siano ragioni attinenti l’attività prestata. La Suprema Corte ha evidenziato come non risulta decisivo, ai fini di un giudizio di responsabilità o di revoca, la regolarità del bilancio consuntivo. Dai dati forniti parrebbe che il comportamento posto in essere è scorretto e, in assenza di giustificazioni, può essere motivo legittimo di revoca dell’incarico. Naturalmente restano ferme eventuali responsabilità penali dal momento che l’art. 646 cod. pen. sanziona chi indebitamente si appropria del denaro di cui ha la disponibilità.(Avv. Giuseppe Bassu)

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