La Nuova Sardegna

Sassari

La cognata dispettosa impedisce la vendita, insorgono 11 fratelli

Siamo 11 fratelli e vorremmo vendere la casa dei nostri defunti genitori mentre nostra cognata (vedova di nostro fratello) è contraria e non firmerà mai l'atto di vendita. Come possiamo vendere se...

11 dicembre 2013
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Siamo 11 fratelli e vorremmo vendere la casa dei nostri defunti genitori mentre nostra cognata (vedova di nostro fratello) è contraria e non firmerà mai l'atto di vendita. Come possiamo vendere se lei non firma? La successione non è stata ancora fatta e per dispetto lei la vorrebbe lasciare cadere col tempo.

La sua domanda si articola su vari punti. Per quanto attiene alla vendita della cosa comune, come regola generale l’art. 1108 c.c., dispone che «è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune(...)». L'unica eccezione al principio generale del consenso unanime riguarda la vendita dei beni ereditari per la quale i «coeredi aventi diritto a più della metà dell'asse» possono disporre la vendita in caso di necessità di pagare i debiti e i pesi ereditari. Stante il principio della necessità del consenso unanime, la strada da percorrere, qualora manchi l'unanimità del consenso, sarebbe quella di procedere alla divisione. Se non si riesce a farla in via amichevole si può richiedere la divisione giudiziale. In questo contesto, qualora il bene comune sia indivisibile, si può procedere alla sua assegnazione a uno dei partecipanti, che corrisponderà agli altri il valore in danaro della loro quota, oppure alla sua vendita forzata con conseguente ripartizione del ricavato tra i comproprietari. In ogni caso sia la divisione che la vendita non possono essere effettuate se prima non si sia presentata la dichiarazione di successione.

A questo riguardo si possono considerare due profili. Sul piano pubblicistico, relativo ai rapporti tra i coeredi e l'erario, si ritiene che poiché della dichiarazione sono responsabili tutti i coeredi, l'inerzia di uno di loro non impedisce che vi provvedano gli altri, rispettando pertanto gli obblighi e i termini fiscali (12 mesi dal decesso). Sotto il profilo privatistico invece sorge, in capo ai coeredi che abbiano provveduto al pagamento delle imposte di successione gravanti su tutta la massa, un credito verso il coerede che non abbia concorso al pagamento della sua quota del debito fiscale. Normalmente l'anticipazione delle imposte per conto di tutti i coeredi riguarda essenzialmente le imposte di trascrizione e di voltura (autoliquidate dal dichiarante), mentre per il pagamento dell’imposta principale di successione (quando dovuta oltre l'eventuale franchigia), ognuno di essi riceve l'invito al pagamento dall'Agenzia delle Entrate.(Ufficio studi Cons. Not.)

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