La scuola dice no all’iscrizione di un bimbo con disabilità: ricorso al Tar
Sassari, la madre del piccolo di sei anni si è rivolta al giudice amministrativo lamentando la lesione dei diritti del minore
Sassari Da tre anni frequentava la scuola dell’infanzia nell’istituto Figlie di Maria e per questo, quando si era trattato di presentare la domanda di iscrizione alla primaria, la madre di un bambino di 6 anni – affetto da una grave disabilità – aveva scelto lo stesso Istituto di via Rolando. Perché il figlio si era trovato bene in quella scuola e anche per un discorso di continuità del percorso educativo e anche di cure. Il bambino, infatti, era stato preso in carico dalla fondazione “Forma la mente” (che collabora proprio con la scuola “Figlie di Maria” e si trova nello stesso edificio). Ma, del tutto inaspettatamente, la madre aveva ottenuto come risposta un diniego. Ritenendo di essere vittima di una grave ingiustizia, la donna – che si era prima rivolta alla scuola “per vie brevi” senza però ricevere una motivazione che spiegasse il rifiuto dell’iscrizione – si è rivolta all’avvocato Sergio Deiana e ha impugnato il provvedimento davanti al Tar. Il tribunale alcuni giorni fa ha accolto l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato e ha fissato all’udienza del 16 luglio per la definizione del procedimento cautelare.
Ancora prima di rivolgersi al Tar la signora aveva inoltrato un esposto al Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza nel quale prospettava “una lesione dei fondamentali diritti del minore” evidente nella ingiustificata interruzione del percorso di terapia che il bambino aveva intrapreso nella struttura adiacente alla scuola frequentata. Più in generale si lamentava il difetto di motivazione del provvedimento di diniego dell’iscrizione. E solo in seguito al riscontro fornito dal Garante regionale – avvenuto durante il processo – la signora era venuta a sapere che la scuola aveva respinto l’iscrizione sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda.
Ma l’applicazione di questo criterio – come rilevato nel ricorso – è illegittima perché contrasta con la normativa statale e, ancor più, con la normativa in tema di inclusione di soggetti disabili. Il criterio adoperato dalla scuola, peraltro, non era neanche previsto dall’istituto: ossia non era oggetto di alcuna delibera da parte della scuola e non era pubblicizzato nel sito web istituzionale come vuole la legge. Per questa ragione l’esclusione risultava del tutto arbitraria. Nello stesso ricorso era stata richiamata la circolare del 26/11/2024, n. 47577 (allegata dall’Ufficio scolastico regionale della Sardegna il 24.04.2025), al punto 2.3 che fa riferimento alle “iscrizioni in eccedenza”, secondo la quale “nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, i criteri di precedenza deliberati dai singoli Consigli di istituto debbono rispondere a principi di ragionevolezza. Non può, viceversa, essere data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse”. La giurisprudenza, infatti, stabilisce che l’amministrazione scolastica “debba valutare ogni possibile soluzione alternativa, come la costituzione di due prime classi, ma sempre tenendo conto in via prioritaria della necessità di rispettare il diritto fondamentale all’istruzione dei minori disabili”. Tra l’altro lo stesso Tar a settembre ha stabilito che “Il diritto all'istruzione del minore ha rango di diritto fondamentale e inviolabile della persona ai sensi degli articoli 2 e 34 della Costituzione e merita tutela particolare nel caso di minori affetti da disabilità, con un impegno particolare a carico dello Stato (...)