La Nuova Sardegna

Sassari

tribunale civile 

Il giudice ordina il reintegro: l’avvocato batte la “sua” Università

Il giudice ordina il reintegro: l’avvocato batte la “sua” Università

SASSARI. Rosanna Ruiu riteneva di esser stata demansionata e per questo aveva fatto causa al suo datore di lavoro: l’Università di Sassari. Nell’Ateneo, infatti, ricopriva l’incarico di responsabile...

04 dicembre 2019
2 MINUTI DI LETTURA





SASSARI. Rosanna Ruiu riteneva di esser stata demansionata e per questo aveva fatto causa al suo datore di lavoro: l’Università di Sassari. Nell’Ateneo, infatti, ricopriva l’incarico di responsabile dell’ufficio legale prima che la delibera del Cda del 18 maggio 2018 la privasse «illegittimamente – avevano scritto i suoi avvocati Giovanni Campus, Vittore Davini e Antonio Maria Lei nel ricorso presentato al giudice del lavoro – del ruolo di avvocato preposto alla direzione dell’Avvocatura di Ateneo».

Ora il giudice Maria Angioni ha deciso nel merito e ha ordinato all’Università «la reintegrazione della ricorrente nella propria posizione istituzionale e funzionale di avvocato coordinatore dell’area dirigenziale Avvocatura di Ateneo dell’Università degli studi di Sassari». Le motivazioni della sentenza saranno depositate entro sessanta giorni.

Il ruolo che la professionista rivendicava le era stato attribuito con una delibera del Cda del 9 maggio 2000. A un certo punto, però, era stata spostata a coordinare l’area “Centrale acquisti, contratti e affari legali”. Da qui il ricorso e il primo ordine di reintegro del giudice Angioni. Ma contro questo provvedimento l’Università aveva proposto reclamo e lo scorso aprile aveva incassato un punto a favore. Il collegio (presidente Ezio Franco Castaldi, giudici Paola Mazzeo relatrice e Giovanna Maria Mossa) aveva infatti ritenuto di doversi discostare dalla prima ordinanza in quanto Rosanna Ruiu, assunta come funzionario amministrativo, era stata successivamente inquadrata nella categoria superiore “EP” (la più elevata nella classificazione del personale del comparto Università) che non comprendeva solo i professionisti iscritti a un albo ma, in generale, i dipendenti addetti ad attività particolarmente qualificate. I giudici avevano ricordato, a questo proposito, che l’articolo 52 del Testo Unico sul pubblico impiego stabilisce che “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, o alle mansioni equivalenti nell’area di inquadramento (…)”. Sono quindi comprese tutte le mansioni che rientrano nell’area di inquadramento, indipendentemente dalla professionalità acquisita dal lavoratore nel tempo, perché ciò che conta è l’equivalenza della nuova mansione assegnata. E nel caso specifico la nuova funzione attribuita dall’Università alla Ruiu come responsabile di un’area di nuova istituzione, secondo i giudici doveva essere considerata «un’attività estremamente qualificata». Per questo motivo il collegio aveva accolto il reclamo rigettando la domanda cautelare dell’avvocato Rosanna Ruiu.

Secondo i legali Campus, Davini e Lei, invece, il ruolo professionale e la prestazione lavorativa della Ruiu erano stati gravemente compromessi «tenuto conto che, privata del ruolo apicale di avvocato coordinatore dell’area dirigenziale dell’Avvocatura di ateneo, era stata assegnata al mero coordinamento amministrativo dell’Area contratti, adibita a mansioni sostanzialmente corrispondenti a “passacarte” dell’Avvocatura dello Stato». Il giudizio di merito ha condiviso questa tesi. (na.co.)

In Primo Piano
L'emergenza

Alberghi e resort restano senza acqua, Giovanni Sanna compra due dissalatori

di Claudio Zoccheddu
Le nostre iniziative